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Riduci
Ricordiamoci che : - lunedì 8 novembre 2010
 

Il camper è un mezzo e non un fine. Non importa se è nuovo, se è grande, se è veloce, se è… Il camper è solo uno strumento nelle tue mani, per portarti con libertà dove vuoi. Ma la tua libertà finisce dove comincia quella degli altri.
Quando viaggi (vicino o lontano da casa), chiediti perché viaggi: è importante saperlo prima, nel mentre e dopo. E non cercare l'esotico, cerca l'autentico.
Lascia a casa le certezze e porta nel tuo camper lo spirito di adattamento e la voglia di conoscere, da pari a pari.
Non accontentarti di foto e diapositive: pensa ai rapporti umani, ai contatti con gli altri, ai tuoi figli, a spiegare il senso del tuo viaggio, il tuo essere viaggiatore e la tua voglia di conoscere. Porta con te il senso dell'amicizia e fai in modo di trasformarti sempre in un ambasciatore di pace. Lascia a casa invidie, antipatie personali, ricorda sempre che a volte per una sciocchezza, per una semplice incomprensione, si rischia di perdere amicizie preziose, cerca sempre il dialogo, il chiarimento.
Una volta rientrato a casa, coltiva le relazioni allacciate in viaggio. E mantieni le promesse fatte.

Guido 

 
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Nuovo messaggio 17/06/2010 18.32
L'Utente non è in linea francova1
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SOVRAPPESO 
Modificato Da francova1  in 17/06/2010 17.34.07)

Camper, motorhome, motorcaravan, profilati, mansardati, ognuno definisce a modo proprio quella categoria di veicoli progettati per trasporto e alloggio di persone. La sola voce autorevole però, quella del Codice della Strada, definisce autocaravan tutte le tipologie di veicoli "ricreazionali" per trasporto e alloggio delle persone.
È l'art. 54, comma 1, lettera m) del Codice della Strada, infatti, a definire con il termine autocaravan: "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente".

Ma il Codice precisa anche come l'autocaravan non è costretto a rientrare nel limite di P. T. T. (Peso Totale a Terra) delle tre tonnellate e mezza, può essere immatricolato, invece, anche con peso superiore. In questo senso è disponibile una versione del telaio cabinato del Fiat Ducato, ma anche tutte le meccaniche di portata superiore, dall'IVECO Daily ai vari M. A. N. tanto cari ai tedeschi del Gruppo Niessmann per realizzare megacamper che ricordano non troppo da lontano i veicoli analoghi immatricolati e circolanti negli USA.

In relazione alla categoria M di inquadramento ed alla Direttiva 96/96/CE, tutte le autocaravan rientrano tra "i veicoli a motore destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, sedile del conducente escluso, non è superiore a otto posti" e pertanto la periodicità del controllo tecnico (visita di revisione) è disposto a partire dal quarto anno seguente a quello di immatricolazione e successivamente ogni due anni (vedi D. M. 6 agosto 1998, n. 408), ma per le autocaravan con massa massima complessiva superiore a 3,5 t. viene confermata la stessa periodicità per effettuare le visite di revisione annuale.
La sola differenza rispetto ai veicoli (pulmini) non destinati al "campeggio" è nel numero massimo dei posti ammesso, da 8 più conducente a 7 in totale per le autocaravan, mentre si conferma che alla guida di un camper di massa superiore alle 3,5 ton deve necessariamente porsi chi abbia conseguito la patente C o superiore.Relativamente alla patente di guida, inoltre, potrebbe giungere qualche novità, in relazione a tali possibili variazioni esiste la proposta di legge n. 694 della Camera dei Deputati presentata il 5 maggio 2008 "Nuove disposizioni in materia di autocaravan" con richiesta di modifica dell'art. 116 C. d. S. per estendere la patente di categoria "B" per la guida di autoveicoli aventi un peso complessivo fino a 4,25 tonnellate).

I confronti con il CdS continuano e sono estremamente chiarificatori  -  già così come ce li riporta l'ASAPS, Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale  -  e quindi si legge ancora che, in relazione alla categoria M1 di inquadramento ed a prescindere dalla massa massima di omologazione (anche se superiore a 3,5 t.), tutte le autocaravan sono escluse dal montaggio delle strisce posteriori e laterali retroriflettenti (vedi art. 72, comma 2-bis del Codice della Strada).
Tenuto conto che le autocaravan sono inquadrate nella categoria M1 (a prescindere dalla massa massima di omologazione che può essere superiore a 3,5 t.), si precisa che i limiti di velocità massima che gli stessi veicoli dovranno rispettare sono quelli generali indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 142 del Codice della Strada (130 km/h in autostrada, 90 km/h nelle strada extraurbane secondarie, ovvero hanno gli stessi limiti imposti alle autovetture). A tal fine tutte le autocaravan sono esentate dall'applicazione dei contrassegni posteriori riportanti i limiti di velocità prescritti, come per gli autobus e gli autocarri aventi una massa massima superiore a 3,5 t.).

Si precisa che in caso di traino di carrello TATS (Trasporto Attrezzature Turistiche e Sportive, cioè dalla barca al gommone, al cavallo e all'aliante) il complesso veicolare diventa un autotreno e pertanto i limiti sono: 80 km/h in autostrada e 70 km/h nella viabilità ordinaria fuori dal centro abitato. Attenzione, superare questi limiti può comportare il ritiro della patente, oltre a multe salate, il coefficiente Autovelox resta valido anche con il camper.

Un'altra perla emerge ancora dalle pieghe del CdS: il trasporto dei passeggeri in autocaravan, è il numero ammesso dalla carta di circolazione. Tenuto conto che l'utilizzo ad alloggio, esclusivamente a veicolo fermo, vige solo per le caravan, appare evidente che tale prescrizione non è applicabile alle autocaravan. Finiti quindi i dubbi sul poter o meno trasportare un numero di persone pari a quello dei letti nel veicolo, almeno a patto che  corrisponda anche sulla carta di circolazione.

© Riproduzione riservata (27 maggio 2010) Tutti gli articoli di Caravan e Camper

 
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